Statuto
Statuto Mutua Anuby Società di Mutuo Soccorso
STATUTO MUTUA ANUBY SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
TITOLO IDENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1 - Denominazione È costituita una società di mutuo soccorso denominata “Anuby - Società di Mutuo Soccorso", di seguito nel presente statuto anche indicata come "Mutua Anuby". Mutua Anuby acquisisce personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, e successive modifiche, che ne regola il funzionamento.
Art. 2 - Sede sociale La società ha sede legale a Badia Polesine (RO) in via Don Minzoni 37/8, e perviene alla sua costituzione attraverso l'adesione di persone fisiche e giuridiche, nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 3818/1886, residenti in Italia. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, Mutua Anuby potrà istituire, modificare o estinguere sedi secondarie, uffici, comitati, nonché altri organi rappresentativi anche al di fuori del Comune dove ha sede Mutua Anuby.
Art. 3 - Durata La Mutua Anuby ha durata illimitata.
TITOLO II
NORME APPLICABILI
Art. 4 - Norme applicabili Alle Società di Mutuo Soccorso si applicano:
a) le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886, n. 3818, e l'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso, le disposizioni in materia di "impresa sociale" e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le disposizioni del Codice Civile in materia di società Cooperative secondo il modello delle società a responsabilità limitata.
TITOLO III
SCOPO - OGGETTO
Art. 5 - Scopo mutualistico Mutua Anuby ha scopo mutualistico; la stessa, priva di scopo di lucro, opera a favore dei propri soci ordinari e loro familiari conviventi, al fine di far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità nei settori sanitario, previdenziale, dei servizi sociali e delle problematiche legate alla famiglia ed ai relativi bisogni ed in particolari quelli relativi al fine vita e del decesso di familiari e parenti. La società di mutuo soccorso può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi che svolgano attività e servizi integrativi, a fini prioritari di aggregazione di organismi mutualistici e associativi, che concorrano, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della mutua. Il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge. La mutua può aderire in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Art. 6 - Oggetto sociale Mutua Anuby, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, si propone di:
a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale (SSN), in forma diretta ed indiretta, al fine di assicurare un sussidio nei casi di malattia sia in favore dei propri soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente a Mutua Anuby, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano sulla base delle iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;
b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte, non coperti da forme di protezione obbligatorie, con esclusione comunque di trattamenti pensionistici in senso proprio, e con la precisazione che i sussidi saranno erogati nei limiti delle disponibilità patrimoniali della Mutua;
c) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
d) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
e) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
f) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
g) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato.
h) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente i soci ed i loro familiari;
i) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività di Mutua Anuby.
Mutua Anuby potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. In particolare, nello svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Mutua Anuby potrà:
1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
2) stipulare accordi e convenzioni con: - Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; - Studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici e altri professionisti, centri di assistenza infermieristica o domiciliare; - Stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
6) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
9) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
10) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
11) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
12) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
13) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi e di Previdenza Funeraria;
14) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari;
15) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;
16) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale di Mutua Anuby. Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.
TITOLO IV
SOCI
Art. 7 - Soci Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci sia le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti associativi, ivi inclusi i Fondi sanitari integrativi e gli enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Coloro che intendono diventare soci di Mutua Anuby devono presentare apposita richiesta scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante pec, o con altro mezzo purchè idoneo ad attestare la provenienza dal richiedente e l'avvenuta ricezione da Mutua Anuby. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità. Se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede, capitale sociale, codice fiscale e partita IVA, e copia della visura camerale aggiornata.
b) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della mutua;
c) impegno a versare la quota di adesione, il contributo associativo annuale, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla mutua, nella misura e con le modalità stabilite dagli organi sociali;
d) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, in virtù delle Leggi applicabili, e del presente Statuto integrato dai regolamenti interni, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, e provvede altresì a darne comunicazioni scritta agli interessati. L'ammissione dell'aspirante socio è in ogni caso condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Società. Con l'ammissione a Mutua Anuby, i soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non dia comunicazione, all'aspirante socio, della deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 30 (trenta) giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci. I soci si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, e la loro qualifica viene meno automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.
I soci si suddividono in :
soci (i) ordinari,
(ii) promotori mutualistici,
(iii) sostenitori,
Art. 8 - Soci ordinari Sono ammessi in qualità di Soci ordinari i soci fondatori e quanti, su esplicita richiesta scritta inoltrata al Consiglio di amministrazione, siano ammessi a tale qualifica. I Soci ordinari possono essere persone fisiche o persone giuridiche e enti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
(i) Fondi Sanitari Integrativi,
(ii) Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa,
(iii) Sindacati, Enti bilaterali, CRAL,
il tutto a condizione che operino in rappresentanza dei lavoratori e pensionati iscritti ed in conformità alle disposizioni di legge che regolano la Sanità integrativa.
Infine, potranno assumere la qualifica di soci ordinari altre società di mutuo soccorso e le mutue operaie, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese da Mutua Anuby.
I soci ordinari partecipano a tutte le attività associative ed hanno diritto di voto in assemblea. I soci ordinari - per sé ed eventualmente per i propri familiari beneficiari e i lavoratori e pensionati iscritti come sopra rappresentati (da individuare nei Regolamenti interni con la qualifica di "Iscritti beneficiari") - hanno diritto alle prestazioni, sussidi e/o assistenze mutualistiche previste nel rapporto associativo, nonché partecipano allo scambio mutualistico in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 - Soci Promotori Mutualistici Al fine di una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, Mutua Anuby si avvale di promotori mutualistici. L'ammissione dei Soci Promotori Mutualistici a Mutua Anuby è subordinata alla sottoscrizione di appositi incarichi, rilasciati dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato ed è condizionata al contributo volontario e liberale ai fondi sociali della Mutua Anuby di una somma non inferiore a 10.000,00 euro. Sono soci Promotori Mutualistici i Soci Fondatori.
I Soci Promotori Mutualistici possono essere persone fisiche o persone giuridiche e in caso siano persone fisiche dovranno previamente assumere la qualifica di socio ordinario. I Soci Promotori Mutualistici hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.
Art. 10 - Soci sostenitori Possono essere Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti associativi che, condividendo lo scopo della Mutua Anuby, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi in modo più significativo rispetto ai Soci ordinari. La qualità di socio sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Mutua Anuby ed alla loro concreta realizzazione. I Soci Sostenitori non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica, non possono essere eletti alle cariche sociali, ma hanno diritto di intervento e di voto in assemblea.
Art. 12 - Obblighi dei soci I Soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto della Società, nonché i regolamenti interni,
b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota di iscrizione e, limitatamente ai soci ordinari, l'eventuale contributo di gestione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione nonché i contributi associativi finalizzati alla copertura delle prestazioni previste per il sussidio prescelto.
Articolo 13 - Recesso del socio. Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualsiasi momento da Mutua Anuby. In caso di recesso, il socio deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo pec, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, al Consiglio di Amministrazione della Mutua Anuby. Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.
Articolo 14 - Esclusione del socio. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, per un periodo superiore a sei mesi; c) comportamenti del Socio dannosi in genere per Mutua Anuby e il suo funzionamento;
d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni di Mutua Anuby.
Il socio escluso da Mutua Anuby non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali. Fatta eccezione per il Socio Moroso, il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte di Mutua Anuby.
Articolo 15 - Decadenza del socio moroso. Il Socio moroso nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto a Mutua Anuby, se tale inadempimento si protrae per oltre sei mesi, decade automaticamente dalla qualifica di Socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa. Egli potrà comunque chiedere di essere ammesso quale nuovo socio a Mutua Anuby, per una sola volta e soltanto ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione di Mutua Anuby - osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua seconda ammissione.
TITOLO V
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 16 - Patrimonio Il patrimonio di Mutua Anuby è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi a fondo perduto dei soci, le donazioni ed atti di liberalità, proventi di lasciti, sovvenzioni, partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, beni acquistati con i suddetti contributi. Ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 3818/1886, si precisa, quale cautela per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale, che le disponibilità finanziarie della società possono essere impiegate esclusivamente nell'ambito del perseguimento delle finalità sociali, anche nell'acquisto di beni immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in fondi di investimento e in depositi presso banche o uffici postali. La Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve, o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eccettuate le spese di amministrazione e di gestione, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli istituzionali, quali indicati negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e dall'oggetto sociale.
Art. 17 - Lasciti e donazioni I lasciti o le donazioni che la Mutua Anuby conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi devono essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. In caso di liquidazione della società o di perdita della personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 18 - Quote sociali e contributi associativi Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione di Mutua Anuby, che ne definirà altresì le modalità di versamento. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Articolo 19 - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine che potrà essere esteso a centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
Nel Bilancio di esercizio devono essere indicati, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 3818/1886, la spesa necessaria per il compimento delle attività accessorie, quali indicate nell'oggetto sociale, ed il modo di farvi fronte. In conformità al disposto di cui all'art. 2 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, Mutua Anuby non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Articolo 20 - Organi sociali Gli organi della Mutua Anuby sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Comitato esecutivo
e) il Collegio Sindacale.
Articolo 21 - Assemblea dei soci L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, purché in regola con il versamento di tutti i contributi e quote associative, ed iscritti nel relativo libro dei soci da almeno sei mesi. I Soci possono partecipare all'Assemblea in proprio o attraverso propri delegati.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria deliberare su: - approvazione del bilancio; - approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico; - elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e il suo presidente; - sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto; - sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore; - sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore; - sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria deliberare su: - modificazioni dello statuto; - scioglimento, trasformazione della società; - sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri; - sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.
Articolo 22 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea. Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari promotori mutualistici e sostenitori. L'intervento è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione, previo accertamento dell'identità dei partecipanti. Il presidente dell'assemblea può consentire, motivandolo, l'intervento in assemblea di soggetti estranei alla società. Eccezion fatta per i soci fondatori e per i soci sostenitori, nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci.
Articolo 23 - Rappresentanza in assemblea Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro socio. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.
È ammessa la partecipazione in assemblea del terzo non socio, in qualità di rappresentante legale di un socio incapace, o di titolare di un ufficio di diritto privato. La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è quindi idonea ai fini della rappresentanza in assemblea la procura generale. La delega può essere trasmessa anche via fax, o mediante posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la provenienza della stessa dal socio rappresentato, deve esservi allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.
Articolo 24 - Convocazione dell'assemblea L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dall'organo di amministrazione e/o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza dal domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre trenta giorni. È peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando sono rappresentanti tutti i soci, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 25 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Art. 26 - Verbale delle deliberazioni assembleari Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.
Art. 27 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea dei soci L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati in assemblea. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in assemblea. L'assemblea, in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. Sono considerate delibere in sede straordinaria, a titolo esemplificativo, ogni modifica del presente statuto, il trasferimento della sede della società al di fuori del Comune o del territorio della repubblica italiana, la trasformazione della società, la fusione e la scissione. Per lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente come tali. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il Presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.
Art. 28 - Consiglio di amministrazione Mutua Anuby è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che si compone di un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari e i soci promotori mutualiastici con la clausola che almeno i 2/3 dei componenti siano eletti tra i soci promotori mutualistici.
Tutti gli amministratori devono avere i requisiti indicati nel Regolamento e durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, il Presidente, e qualora lo ritenga necessario, il Vice-Presidente ed eventuali Direttori indicandone i poteri.
Art. 29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge e al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, in conformità all'oggetto e allo scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre: - delibera sulle richieste di ammissione dei soci, nonché sulla eventuale loro esclusione; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea. - delibera le modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione Assemblea dei soci. - redige il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società; - predispone ed approva i regolamenti interni della mutua, salvo per i regolamenti applicativi dello statuto ai sensi dell'art. 35, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci; - gestisce i rapporti mutualistici con i soci, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci; - delibera l'istituzione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; - stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale; - conferisce procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà di cui al successivo articolo 30 (trenta) attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - assume e licenzia il personale; - determina i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica e per l'adempimento di speciali incarichi; - determina e modifica la quota d'iscrizione e dei contributi sociali e ne stabilisce le modalità di pagamento; - delibera l'apertura di uffici sul territorio nazionale; - nomina eventuali Direttori e istituisce comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto a norma di legge.
Art. 30 - Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza di Mutua Anuby, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede ala convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti Mutua Anuby, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua Anuby.
Art. 31 - Comitato Esecutivo Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di uno o più Comitati Esecutivi composti ciascuno da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, cui possono essere delegati i poteri del Consiglio di Amministrazione relativi alla ordinaria gestione. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza e può riunirsi e deliberare tramite mezzi di comunicazione e telecomunicazione a distanza ovvero mediante consenso espresso per iscritto.
Art. 32 - Collegio sindacale L'Assemblea può decidere di nominare un Collegio sindacale composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. I sindaci durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti. Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua Anuby, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico. Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza dei suoi componenti, e le relative adunanze dovranno constare da verbale redatto a norma di legge.
Art. 33 - Nomina dei Direttori Laddove lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione di Mutua Anuby, il Consiglio di Amministrazione può nominare dei Direttori che potranno essere scelti anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.
Art. 34 - Scioglimento e liquidazione di Mutua Anuby In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di Mutua Anuby, il patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altre società di mutuo soccorso o ad uno dei Fondi mutualistici, al relativo capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi della Legge n. 59 del 1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge, in conformità al disposto di cui all'art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Art. 35 - Regolamenti Al fine di meglio disciplinare il funzionamento, i rapporti tra Mutua Anuby ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica in applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti applicativi sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria che, in questo caso, delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.
Art. 36 - Clausola finale Per ogni altra norma non contemplata nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso, nonché, in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso, alle disposizioni in materia di "impresa sociale" e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle disposizioni del Codice Civile in materia di società Cooperative secondo il modello delle società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dal presente statuto - art. 4.